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GUIDE
FAQ
Dal 1° luglio 2007 (per l’Energia Elettrica) e dal 1° gennaio 2003 (per il gas naturale), i clienti possono liberamente scegliere da quale fornitore e a quali condizioni, comprare l’elettricità e/o il gas. Grazie al Decreto Bersani (d.lgs 79 del 1999) è iniziato anche in Italia un lungo percorso di liberalizzazione del mercato dell’energia. L’ente preposto alla regolamentazione e al controllo degli operatori è l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Tutti gli utenti sono liberi di scegliere le nuove offerte commerciali per la fornitura di gas ed energia elettrica. La concorrenza tra i diversi operatori spingono il settore ad un continuo miglioramento sia dal punto di vista dell’offerta economica, sia per ciò che concerne la gamma dei servizi offerti.
Scegliendo una qualsiasi di questo offerte alternative si passa al mercato libero.
Rappresentano le condizioni di servizio (economiche e contrattuali) stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Il servizio di Maggio Tutela è erogato ai soggetti che non hanno mai variato il proprio fornitore o se dopo essere passati al mercato libero hanno deciso di tornare alle condizioni di Maggior Tutela. Inoltre privati e PMI (aventi meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) il cui fornitore di energia sia fallito abbia cessato l’attività, rientreranno in automatico sul servizio di maggior tutela, salvo diversa indicazione del cliente.
Sì, in ogni momento e senza costi aggiuntivi, esercitando la facoltà di recesso come indicato nelle clausole contrattuali. Per semplificare l’operazione, sarà il fornitore del servizio di Maggior Tutela a trasmettere la volontà di recesso del cliente finale al venditore sostituito.
Pensiamo a tutto noi! Comunicheremo la tua volontà di recesso al tuo attuale operatore e avvieremo velocemente le pratiche per la nuova fornitura, in modo da ridurre al minimo il tuo disagio.
I servizi di luce e gas saranno attivi in circa 60 giorni, salvo ritardi ed imprevisti non imputabili a uBroker. Riceverai comunque una comunicazione di benvenuto al momento della tua attivazione.
I guasti vanno segnalati nel più breve tempo possibile al distributore di zona. Il servizio è attivo 7 giorni su 7, troverete il numero all’interno della vostra fattura.
In caso di guasti il numero verde Elettra Luce e Gas non può essere d’aiuto.
No, il passaggio ad altro fornitore non comporta rischi d’interruzione servizio.
Nei casi in cui il contratto sia stato sottoscritto fuori dai locali commerciali, il cliente privato ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso, senza oneri, entro 14 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell’offerta, inoltrando una comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo:
Elettra Luce e Gas S.R.L. – Largo Nazareno 3,6,8
00187 ROMA
Qualora il contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il termine decorre dalla data di ricevimento dello stesso.
Il prezzo finale include tutti i corrispettivi dovuti per i servizi Elettra Luce e Gas nel loro complesso.
È uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il sistema idrico con la collaborazione degli enti locali, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose il taglio del costo della bolletta della luce. Possono usufruire del bonus sociale anche i soggetti che soffrono di gravi problemi di salute, tali da costringerli all’uso di specifiche apparecchiature elettromedicali.
Per approfondimenti leggere la pagina dedicata sul Bonus Sociale.
Qualità
Siamo a tua completa disposizione anche per eventuali reclami.
Il moduli relativi sono reperibili dai seguenti link:
nel quale è necessario indicare:
a) il nome ed il cognome;
b) l’indirizzo di fornitura;
c) l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta;
d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi);
e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente;
f) una breve descrizione dei fatti contestati
Inviare il tutto a reclami@elettraluceegas.srl
Agevolazioni Fiscali
Agevolazione Sisma
Agevolazioni fiscali per i sismi di agosto e ottobre 2016, gennaio 2017 nel centro Italia e agosto 2017 ad Ischia.
Normalmente il cambio avviene entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.
In caso di lavori complessi, avviabili a seguito della richiesta di un preventivo specifico, il tempo sale a 50 giorni lavorativi.
Il Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020 “Misure Urgenti per il Sostegno e il rilancio dell’economia” è stato recepito dall’ARERA dalla del. 429/2020/R/com, che prevede l’estensione delle agevolazioni al 31/12/2020.
Di seguito riportiamo le indicazioni per i titolari delle forniture attive alla data del sisma, site nei comuni del Centro Italia, presenti negli allegati 1, 2 e 2 bis del DL 189 del 2016 e nei comuni di Ischia, come da delibera sopra citata.
Le agevolazioni e la sospensione dei pagamenti possono essere attivate in maniera automatica o su richiesta degli interessati.
Sisma Centro Italia
Sono automatiche le agevolazioni per:
- I titolari di almeno un contratto di fornitura nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al DL 189 del 2016, ad eccezione delle utenze attive nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto;
- I soggetti siti nelle strutture abitative di emergenza (SAE) adibite ad abitazione civile e/o nei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE) e/o alle utenze site nelle aree di accoglienza allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.
Sisma Centro Italia e Ischia
Sono su richiesta le agevolazioni per:
Nella fattispecie in cui non si sia residenti nei Comuni dell’epicentro sismico, individuati d agli allegati 1, 2 e 2bis al DL 189 del 2016 o si risieda presso i Comuni di Lacco Ameno, Casamicciola e Forìo, nel caso in cui l’unità abitativa abbia subito danni a seguito del terremoto è necessario inviare pratica di agevolazione; queste possono essere presentate e richieste da:
- I soggetti con immobile sito nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano, Spoleto, Lacco Ameno, Casamicciola e Forìo, (solo nella fattispecie in cui dichiarino l’inagibilità del fabbricato, studio professionale, casa di abitazione o azienda);
- I soggetti titolari di utenza situata in altri Comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici e attiva alla data di tali eventi, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra l’inagibilità dell’immobile in cui è sita l’utenza e gli eventi sismici verificatisi, comprovato da apposita perizia asseverata;
- I soggetti che abbiano subito, a causa degli eventi sismici, danni gravi alla propria abitazione di residenza e siano in grado di dimostrare l’inagibilità parziale o totale della suddetta residenza e il nesso di causa con i predetti eventi, comprovato da relativa perizia asseverata;
- I soggetti alloggiati nei moduli temporanei abitativi (MAP) o titolari di forniture temporanee ad uso abitativo, quali ad esempio roulotte e camper.
La Richiesta di Agevolazione
Ad eccezione dei casi di agevolazione automatica (di cui sopra), il Cliente deve inoltrare la domanda di agevolazione, solo nella fattispecie in cui non l’abbia già presentata in precedenza, al proprio venditore di energia elettrica e gas naturale, con la procedura di seguito descritta:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti, attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del Cliente o dell’utente finale e l’esistenza del nesso di causalità diretto tra il danno subito dall’immobile, con conseguente inagibilità, e gli eventi sismici verificatisi a far data dal giorno 24/08/2016 e successivi;
- autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell’evento sismico che ha reso inagibile l’abitazione e che, in relazione al punto di fornitura asservito all’unità immobiliare di cui alla suddetta lettera a) non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell’unità immobiliare di cui alla stessa lettera a);
- elementi identificativi del contratto;
- eventuale autocertificazione che l’unità immobiliare di cui alla suddetta lettera a) è l’abitazione di residenza;
- l’autocertificazione di aver risieduto alla data indicata al sopracitato punto b) nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze nell’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a)
Agevolazioni Economiche
La del. ARERA 252/2017/R/com ha introdotto agevolazioni economiche per un tempo di 36 mesi a far data dalla data del sisma, prorogate al 31 dicembre 2020. Le agevolazioni sono cumulabili con il Bonus Elettrico e il Bonus Gas e sono attive per l’energia elettrica e il gas naturale:
- non applicazione dei corrispettivi una tantum normalmente richiesti in caso di nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni subentri e volture;
- azzeramento in fattura di alcune componenti dei costi relativi al trasporto e alla gestione del contatore e degli oneri generali di sistema.
Fatturazione
Il conguaglio avverrà tra il 01/01/2021 e il 30/06/2021. Esso comprenderà le agevolazioni tenendo conto degli importi già pagati dal cliente finale.
Canone RAI
Tutte le casistiche collegate a chi non paga il Canone RAI
Dipende. Hai diritto all’esenzione del Canone se– Hai più di 75 anni con un reddito basso– Sei un diplomatico o militare straniero– Non possiedi un apparecchio televisivoAltri enti che non pagheranno il Canone Rai, in quanto non locazioni residenziali, sono– Condomìni– Uffici– Caserme– OspedaliTi ricordiamo che gli apparecchi televisivi includono televisori, computer, smartphone e tablet in quanto, direttamente o indirettamente, atti a ricevere, decodificare o visualizzare il segnale.
Elettra Luce e Gas continuerà a fornire il servizio energia fintanto che tale quota verrà pagata, e avviserà il cliente del mancato pagamento del Canone.L’Agenzia delle Entrate provvederà a svolgere le sue ricerche in merito al cliente e nel caso risulti essere un mancato pagamento non giustificato, traducibile con un debito nei confronti dell’Agenzia, questa interverrà nelle modalità a lei più consone. Per informazione al cliente, si rischiano sanzioni penali.
Dipende. Il Canone viene addebitato solo per la casa di residenza e una volta per famiglia anagrafica. Se l’utenza della seconda casa è intestata al residente della stessa, il Canone dovrà essere pagato una seconda volta.Per pagarlo una sola volta occorre avere entrambe le utenze intestate ad una sola persona.
Dipende. Ti ricordiamo che gli apparecchi televisivi includono televisori, computer, smartphone e tablet in quanto, direttamente o indirettamente, atti a ricevere, decodificare o visualizzare il segnale.Questo vale a prescindere dall’utilizzo che viene fatto di tali apparecchi, che siano acquistati o noleggiati e anche se si è già abbonati ad un servizio di televisore satellitare o via cavo.NON sono invece apparecchi televisivi la radio (per uso privato), televisori analogici o computer privi di sintonizzatore TV.Nel caso non si sia in possesso di apparecchi televisivi si può inviare la dichiarazione di non detenzione compilando il quadro A della dichiarazione sostitutiva e inoltrare l’intero modulo, insieme ad una fotocopia del documento d’identità, via:– applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (accedi qui), utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati.– PEC all’indirizzo cp22.sat@postecertificata.rai.it sottoscritta con firma digitale– Posta raccomandata senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 TorinoTale dichiarazione va inviata entro– Il 30 giugno 2018 per essere esonerati per il secondo semestre dell’anno– Entro il 20 dicembre 2018 per essere esonerati per tutto l’anno successivo– Entro il 31 gennaio 2019 per essere esonerati dalle restanti 9 rate dell’anno
Si rischiano sanzioni penali determinate dall’Agenzia delle Entrate. Ti ricordiamo che puoi presentare la Dichiarazione Sostitutiva di non detenzione solo se nessun componente della tua famiglia anagrafica possiede un apparecchio televisivo.
Se hai più di 75 anni e hai un reddito basso sei esente.Se nella tua abitazione di residenza non possiedi il televisore, dovrai presentare la Dichiarazione sostitutiva di non detenzione.Se inoltre non hai una bolletta elettrica per disdire l’abbonamento dovrai inviare un’apposita raccomandata allo Sportello S.A.T. dell’Agenzia delle Entrate (art. 10 del R.D.L. n. 246/1938).Nel caso in cui tu abbia una bolletta e un televisore, sarai obbligato al pagamento del Canone Rai.
I guasti vanno segnalati nel più breve tempo possibile al distributore di zona. Il servizio è attivo 7 giorni su 7, troverete il numero all’interno della vostra fattura.
In caso di guasti il numero verde Elettra Luce e Gas non può essere d’aiuto.
No, il passaggio ad altro fornitore non comporta rischi d’interruzione servizio.
Nei casi in cui il contratto sia stato sottoscritto fuori dai locali commerciali, il cliente privato ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso, senza oneri, entro 14 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell’offerta, inoltrando una comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo:
Elettra Luce e Gas S.R.L. – Largo Nazareno 3,6,8
00187 ROMA
Qualora il contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il termine decorre dalla data di ricevimento dello stesso.
Il prezzo finale include tutti i corrispettivi dovuti per i servizi Elettra Luce e Gas nel loro complesso.
È uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il sistema idrico con la collaborazione degli enti locali, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose il taglio del costo della bolletta della luce. Possono usufruire del bonus sociale anche i soggetti che soffrono di gravi problemi di salute, tali da costringerli all’uso di specifiche apparecchiature elettromedicali.
Per approfondimenti leggere la pagina dedicata sul Bonus Sociale.
Le casistiche di chi deve pagare il Canone Rai
Sì. Ti ricordiamo che gli apparecchi televisivi includono televisori, computer, smartphone e tablet in quanto, direttamente o indirettamente, atti a ricevere, decodificare o visualizzare il segnale.Questo vale a prescindere dall’utilizzo che viene fatto di tali apparecchi, che siano acquistati o noleggiati e anche se si è già abbonati ad un servizio di televisore satellitare o via cavo.NON sono invece apparecchi televisivi la radio (per uso privato), televisori analogici o computer privi di sintonizzatore TV.Nel caso tu non ne possegga uno, puoi inviare la dichiarazione di non detenzione compilando il quadro A della Dichiarazione sostitutiva.
Il fornitore di energia avviserà il cliente in merito al mancato pagamento del canone.uBroker continuerà a fornire il servizio di energia fintanto che la quota associata verrà pagata, e avviserà il cliente del mancato pagamento del Canone.Se in seguito a verifiche dell’Agenzia delle Entrate tale mancato pagamento risulterà come un’evasione del Canone, sarà cura dell’Agenzia stessa effettuare tutti i provvedimenti necessari.
Per dichiarare di non possedere alcun apparecchio televisivo nell’intero nucleo familiare occorre compilare il quadro A della Dichiarazione sostitutiva e inoltrare l’intero modulo, insieme ad una fotocopia del documento d’identità, via:– applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (accedi qui), utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati.– PEC all’indirizzo cp22.sat@postecertificata.rai.it sottoscritta con firma digitale– Posta raccomandata senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 TorinoTale dichiarazione va inviata entro– Il 30 giugno 2018 per essere esonerati per il secondo semestre dell’anno– Entro il 20 dicembre 2018 per essere esonerati per tutto l’anno successivo– Entro il 31 gennaio 2019 per essere esonerati dalle restanti 9 rate dell’annoNel caso di compilazione con informazioni non vere si incorre in sanzioni penali.
Devi presentare una nuova Dichiarazione sostitutiva compilando la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” presente nel Quadro C del modello. Il canone TV ti sarà addebitato a partire dal mese in cui avrai presentato la dichiarazione.
Sì. Se nell’abitazione italiana possiedi un apparecchio televisivo sei tenuto al pagamento del Canone.
Sì. Se il reddito familiare non supera i 18.000 euro annui è possibile. Per ottenere l’addebito diretto occorre farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre per l’anno 2019.
Le modalità della domanda, l’esito e l’effettivo addebito del canone sulla pensione verranno comunicati dall’ente stesso.
Il Canone viene addebitato all’intestatario dell’utenza elettrica che ha la residenza nella casa.
Nel caso di più inquilini di cui uno residente con bolletta intestata, legalmente vige la prima regola, salvo accordi tra coinquilini di altro tipo.
Se questa è intestata al proprietario, verrà pagata dal proprietario, a meno che non si tratti di una seconda casa.
Dipende. Se hai meno di 75 anni o un reddito annuo familiare superiore a 6.713,98 euro, una bolletta elettrica e un apparecchio televisivo nella abitazione di residenza, hai l’obbligo del pagamento del Canone.
Il Canone Speciale è pensato per hotel, bed and breakfast, pensioni, locande, residenze turistiche, villaggi, campeggi, affittacamere, navi e aerei, ospedali e cliniche, uffici e ogni altra attività commerciale che ha più televisori.In questa pagina puoi vedere a quanto ammonta il Canone Speciale per la tua attività.Ogni dispositivo ad uso commerciale pagherà solo ed esclusivamente il Canone Speciale e non quello standard che verrà pagato per i dispositivi (una sola volta per nucleo familiare) ad uso privato.
Tutti i casi particolari e le informazioni per avere il rimborso
Ti ricordiamo che gli apparecchi televisivi includono televisori, computer, smartphone e tablet in quanto, direttamente o indirettamente, atti a ricevere, decodificare o visualizzare il segnale.
Questo vale a prescindere dall’utilizzo che viene fatto di tali apparecchi, che siano acquistati o noleggiati e anche se si è già abbonati ad un servizio di televisore satellitare o via cavo.
L’importo del Canone è di 9€ al mese, addebitati sulle bollette elettriche da gennaio a ottobre di ogni anno, sia per domiciliazione che per residenza,
Su tale importo non vengono aggiunte imposte (es. IVA).
Potrebbe esserci un conguaglio di arretrati del 2018, non del 2017. Nel caso di insoluti relativi all’anno precedente dovranno essere saldati mediante modello F24.
Il Canone viene addebitato nelle bollette elettriche da gennaio a ottobre. Nel caso in cui l’importo mancasse anche nella prossima bolletta occorre pagarlo tramite modulo F24. (Cos’è l’F24?)
Qui puoi trovare tutti gli esempi necessari alla corretta compilazione del modulo.
Per richiedere il rimborso occorre compilare l’apposito modulo seguendo le istruzioni e inviarlo:
– tramite l’applicazione web dell’Agenzia delle Entrate (accedi qui)
– tramite raccomandata all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione provinciale 1 di Torino – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – casella postale 22 – 10121 Torino, allegando una copia di un documento d’identità
Ulteriori dettagli in questa pagina.
Sì. Puoi richiedere il rimborso se (specificare il codice della casistica nel box “Motivo della richiesta” nella terza pagina dell’apposito modulo e aggiungere una sintetica descrizione della motivazione):
1. hai presentato nei termini previsti la Dichiarazione sostitutiva che attesta che tu o un altro componente della tua famiglia anagrafica avete più di 75 anni e un reddito famigliare complessivo non superiore a 6,713,98 €
2. hai presentato nei termini previsti la Dichiarazione sostitutiva di esenzione per effetto di convenzioni internazionali in tuo possesso o di un componente della tua famiglia anagrafica
3. tu o un componente della tua famiglia anagrafica avevate già pagato il Canone in altri modi, come l’addebito sulla pensione
4. dopo aver pagato il Canone una volta è stato pagato anche per un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica
5. tu o un componente della tua famiglia anagrafica avete presentato nei termini previsti la Dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi
6. altri motivi diversi dai precedenti
Sì, ma il modello per la richiesta del rimborso pone il 2016 come anno limite, prima del quale il rimborso non verrà effettuato.
No. A meno che tu non sia l’erede di un soggetto deceduto con utenza intestata, solo l’intestatario della bolletta può presentarla.
Si tratta degli interessi applicati alla quota rimborsata.
Nel caso in cui si sia certi di un errato addebito del Canone è possibile pagare la sola quota di energia. Elettra Luce e Gas riconoscerà l’importo senza ulteriori specificazioni.
L’Agenzia delle Entrate effettuerà in seguito i dovuti controlli.
Il rimborso del Canone avviene con accredito in bolletta.
Glossario dei termini
Ti ricordiamo che gli apparecchi televisivi includono televisori, computer, smartphone e tablet in quanto, direttamente o indirettamente, atti a ricevere, decodificare o visualizzare il segnale.
Questo vale a prescindere dall’utilizzo che viene fatto di tali apparecchi, che siano acquistati o noleggiati e anche se si è già abbonati ad un servizio di televisore satellitare o via cavo.
NON sono invece apparecchi televisivi la radio (per uso privato), televisori analogici o computer privi di sintonizzatore TV.
Si definisce “famiglia anagrafica” un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che coabitano e hanno dimora abituale nello stesso comune (unico nucleo familiare). Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
Detenzione significa averne la possibilità di utilizzo, la disponibilità, a prescindere dalla proprietà.
Dal 1° gennaio 2016, per ogni fornitura di energia elettrica intestata al residente del locale rifornito, si presume il possesso di un apparecchio televisivo, di conseguenza ad ogni bolletta di questo tipo viene aggiunta la rata del Canone
La Dichiarazione sostitutiva di non detenzione è il modulo che gli aventi diritto devono compilare e spedire per approfittare dell’esenzione
Bonus Sociale
Cos’è il Bonus Sociale?
Il Bonus Sociale è uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la collaborazione degli Enti Locali. Nasce per garantire agli aventi diritto il taglio del costo della bolletta della luce e del gas.
Chi può usufruire del Bonus Sociale?
Possono accedere al bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, con potenza impegnata:
- fino a 3 kW per un numero di familiari con la stessa residenza fino a 4
- fino a 4.5 kW, per un numero di familiari con la stessa residenza superiore a 4
E che soddisfino inoltre almeno una di queste condizioni:
- Appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,50 euro;
- Appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro;
- Presso i quali viva un malato grave che debba usare macchine elettromedicali per il mantenimento in vita. In questo caso senza alcuna limitazioni di residenza o potenza impegnata.
Come si Richiede il Bonus Energia Elettrica?
Per richiedere il Bonus Luce, la domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane). E necessario utilizzare gli appositi moduli, reperibili sulla pagina dedicata del sito dell’Autorità o anche a questo indirizzo.
Qual è l’entità del Bonus Energia Elettrica?
Il valore del Bonus Sociale Luce dipende dal numero di componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato annualmente dall’Autorità. Per il 2018:
- 1-2 componenti: € 112;
- 3-4 componenti: € 137;
- oltre 4 componenti: € 165.
E’ previsto il Bonus Sociale anche per il Gas?
Si, è uno strumento atto ad aiutare le famiglie economicamente svantaggiate, che presentano:
- ISEE non superiore a 8.107,50 Euro
- Famiglie numerose, con più di 3 figli a carico ed ISEE non superiore a 20.000 Euro
Come si Richiede il Bonus Gas?
Anche la domanda il Bonus Sociale Gas va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli.
Qual è l’ammontare del Bonus Gas?
Gli importi previsti per il bonus gas sono differenziati rispetto a
- la categoria d’uso associata alla fornitura di gas
- la zona climatica di appartenenza del punto di fornitura
- il numero di componenti della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza).
Il valore del bonus sociale è aggiornato annualmente dall’Autorità entro il 31 dicembre dell’anno precedente. A questo link potrete trovare tutte le specifiche così come come calcolare il bonus.
Posso Richiedere il Bonus Sociale (Luce e Gas) anche passando ai Servizi Elettra Luce e Gas?
Certo, puoi richiedere il bonus sociale con le modalità sopra descritte. Lo sconto sarà applicato direttamente in bolletta.
Glossario Tecnico
Dati Catastali
Cosa sono i dati catastali?
A cosa servono i dati catastali per le aziende di utilities?
Come comunicare i dati catastali a Elettra Luce e Gas?
La richiesta deve essere inviata per posta ordinaria o e-mail
Informativa Mora
In caso di mancato pagamento, anche parziale, della presente fattura, decorso il termine di scadenza, Elettra Luce e Gas addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura Elettra Luce e Gas avrà, inoltre, la possibilità di sospendere la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto.
In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, è facoltà di quest’ultimo procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura.
A partire dal giorno successivo la scadenza della fattura, il Rivenditore potrà inviare allo stesso una lettera di messa in mora a mezzo raccomandata A/R con indicazione che, trascorsi 15 (quindici) giorni dall’invio della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura ovvero la chiusura del PdR per morosità.
Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali.
Relativamente alla fornitura di Energia Elettrica, per i POD connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura il Rivenditore procederà con una riduzione della potenza pari al 15% (quindici percento) della potenza disponibile e, decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di riduzione senza che il pagamento venga perfezionato, procederà con la sospensione integrale.
In ogni caso, la comunicazione del Rivenditore indicherà le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento, le quali, comunque, non potranno risultare più gravose rispetto a quelle originariamente pattuite.
L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Per tale tipologia di POD, qualora abbia operato la risoluzione contrattuale per morosità, il Rivenditore, a seguito dello switching del Cliente su diverso fornitore, potrà avanzare richiesta di indennizzo “CMOR”, qualora sussistano i presupposti di cui all’art. 2.2 della delibera AEEG ARG/elt 219/10 “Disposizioni per il funzionamento del sistema indennitario di cui all’All. B della deliberazione dell’AEEG ARG/elt n.191/09”, ossia:
- Il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela;
- Il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2;
- Il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08;
- L’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale;
- Il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore;
- L’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto.
- In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo di attivazione e disattivazione della fornitura, nel limite dei costi effettivamente sostenuti.
Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione o cessazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto.
In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine:
- Agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso;
- Alle maggiori spese di esazione;
- Al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento.
Indennizzi automatici
In caso di mancato rispetto da parte di Elettra Luce e Gas delle disposizioni previste dall’ARERA per la costituzione in mora e per la richiesta di sospensione della fornitura per morosità, questo è tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti dal Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE. In particolare, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio al Cliente della comunicazione di costituzione in mora.
Il Cliente avrà altresì diritto ad un ulteriore indennizzo automatico di importo pari a 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di:
- Mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento;
- Mancato rispetto del termine massimo previsto dall’ARERA (riportato nell’informativa sopra) tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora uBroker non sia in grado di documentare la data di invio;
- Mancato rispetto del termine minimo previsto dall’ARERA (3 giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta al distributore della sospensione della fornitura per morosità.
Conciliazione
Conciliazione e Risoluzione Alternativa delle Dispute
Il Servizio Conciliazione è stato istituito dall’Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas e degli utenti finali del servizio idrico integrato e del teleriscaldamento/teleraffrescamento (o telecalore) una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori e i gestori, mediante l’intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione sui settori regolati che aiuta le parti a trovare un accordo.
Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.
Tutti gli operatori, venditori o distributori, e i gestori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell’Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato. Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria. L’eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea di settore e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo. accedi al servizio : arera.it
In alternativa al Servizio Conciliazione, ai sensi di quanto previsto dalla regolazione dell’Autorità (Testo Integrato Conciliazione – TICO), è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere, fatte salve le procedure di mediazione civile e commerciale (di cui all’articolo 5 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 149/2022) offerte dagli organismi iscritti nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia.
Assicurazione Clienti Finali
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
- i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
- i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.
Procedura Ripristinatoria
In qualità di società all’avanguardia nel settore energetico e con focus sulla soddisfazione del cliente finale, siamo orgogliosi di annunciare la nostra adesione al Protocollo di ripristino del TIRV previsto dalla delibera ARERA 228/17/R/com e s.m.i.
Con questa adesione, ci impegniamo a tutelare i diritti dei nostri clienti finali in caso di contestazioni relative a contratti di fornitura di energia elettrica e gas.
In particolare, il Protocollo TIRV prevede un sistema di ripristino rapido e trasparente in caso di:
- Contratti non richiesti: qualora il cliente contesti l’attivazione di un contratto di fornitura mai richiesto, la società si impegna ad annullarlo senza penali e a rimborsare eventuali importi già addebitati.
- Contratti contestati: in caso di irregolarità nella sottoscrizione del contratto o di pratiche commerciali scorrette, il cliente può attivare la procedura di ripristino per ottenere l’annullamento del contratto o la modifica delle sue condizioni.
Riteniamo che la fiducia dei nostri clienti sia un valore fondamentale e ci impegniamo quotidianamente per rafforzarla. L’adesione al Protocollo TIRV sia un passo concreto in questa direzione e una testimonianza ulteriore di quanto per noi siano centrali i seguenti principi:
- Trasparenza: forniamo informazioni chiare e complete su tutte le offerte commerciali, i prezzi e le condizioni contrattuali.
- Tutela del cliente: mettiamo al centro il cliente, garantendo il suo diritto di scelta e di recesso, e offrendo un servizio di assistenza dedicato.
- Correttezza: ci impegniamo a rispettare le norme di legge e a svolgere la nostra attività con professionalità e integrità.
Per saperne di più:
Protocollo di ripristino del TIRV: https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/17/228-17tirv_ti.pdf
Accertamenti della sicurezza
La normativa indicata, nota come Delibera 40/2014/R/GAS, insieme ai suoi aggiornamenti, stabilisce una serie di misure e responsabilità che mirano a salvaguardare la sicurezza degli impianti a gas in uso presso i consumatori finali. Secondo le regole imposte dall’ente regolatore, che sono consultabili sul sito ufficiale www.arera.it, le compagnie distributrici di gas sono tenute a condizionare l’avvio della fornitura di gas alla verifica positiva dei documenti che comprovino, conformemente alle leggi in vigore, l’installazione adeguata dell’impianto.
Questi documenti devono essere inviati al fornitore di gas entro un massimo di 120 giorni solari dalla data di richiesta di attivazione o riattivazione del servizio; superato questo intervallo di tempo, la documentazione non sarà più considerata valida dal fornitore, portando all’annullamento della procedura e alla necessità di inoltrare una nuova domanda.
In accordo con quanto previsto da questa disposizione, vengono messi a disposizione degli allegati informativi per le richieste di preventivo per lavori inviate al venditore (Allegato F40), che offrono una panoramica delle procedure e dei costi associati all’ottenimento del servizio di gas, sia che si tratti di nuovi allacciamenti sia di modifiche agli impianti esistenti richieste dall’utente.
Si forniscono inoltre le Linee Guida n.11 del Comitato Italiano Gas (CIG), che sono state recentemente aggiornate. Questo documento tecnico serve come riferimento e guida per l’implementazione corretta della Delibera 40/2014.
Le disposizioni precedentemente in vigore relative alla Delibera n. 40 del 2004 rimangono applicabili esclusivamente alle richieste presentate fino a giugno 2014.
Allegato F40 – Nuovo allacciamento
Indagine di soddisfazione
Indagine di soddisfazione sulla qualità delle risposte scritte ai reclami e alle richieste di informazione 2021
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
Finalità del trattamento
L’indagine sulla soddisfazione ha la finalità di raccogliere le valutazioni dei clienti finali in relazione alla qualità delle risposte ricevute dai propri fornitori di energia elettrica e gas a seguito della presentazione di un reclamo scritto o di una richiesta scritta di informazioni.
L’indagine si svolgerà ricontattando telefonicamente un campione di clienti che hanno ricevuto una risposta scritta ad un
reclamo o a una richiesta di informazione o inviando un questionario on-line ai clienti e ai loro delegati di cui si sono avvalsi per presentare il reclamo o la richiesta. I risultati dell’indagine saranno resi pubblici in forma anonima, nel rispetto dei profili di riservatezza indicati dalla normativa in vigore, all’interno del Rapporto annuale sul trattamento dei reclami e la risoluzione delle controversie dei clienti elettrici e di gas naturale.
Il cliente è informato preventivamente della possibilità di essere contattato per partecipare all’indagine da una informativa inserita all’interno della risposta al reclamo o alla richiesta di informazione che potrà ricevere dal suo venditore di energia o gas.
Fondamento di liceità del trattamento
Ciò premesso, ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; i dati personali sono trattati dall’Autorità nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, e necessari per l’esecuzione dei compiti affidati dalla legge 481/1995 e ss. mm.
Nell’indagine verranno coinvolte di alcune aziende di vendita di energia elettrica e gas che saranno tenute a partecipare alla rilevazione.
In adempimento degli obblighi previsti dal citato Testo Integrato (disponibile sul sito dell’Autorità www.arera.it) e in
ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni relative alle finalità del trattamento, modalità e tempi di conservazione dei dati, titolare e diritti dell’interessato.
Titolare del Trattamento dei Dati
Titolare del trattamento è l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con sede in Corso di Porta Vittoria,
27, 20122, Milano – email: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it,
Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente Responsabile della Protezione dei Dati Personali, corso di Porta Vittoria 27 – 20122 – Milano – email: rpd@arera.it
Responsabile del trattamento dei dati
Il R.T.I. tra IZI SPA e Centro Statistica Aziendale Srl effettua l’indagine ed è responsabile del trattamento dei dati necessari a
svolgerla. Il soggetto designato e per il trattamento dei dati è Leni Avataneo, Centro Statistica Aziendale Srl, Via Atto Vannucci 7, 50134 Firenze. E mail:l.avataneo@csaresearch.it
Recapiti e contatti di Arera sono disponibili nell’apposita sezione dedicata all’indagine sul sito web www.arera.it.
Destinatari dei dati
I dati personali raccolti sono trattati da personale di ARERA, Lutech S.p.A. quale fornitore dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche impiegate e da personale dell’azienda incaricata di effettuare l’indagine che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento, limitatamente alle finalità descritte.
Alcuni dati connessi al suo reclamo, successivamente indicati esplicitamente, da Lei forniti al venditore, verranno trattati
temporaneamente, anche elettronicamente, nella misura strettamente necessaria per lo svolgimento dell’Indagine di
soddisfazione sulla qualità delle risposte scritte ai reclami e alle richieste di informazione, anno 2021.
Tipi di dati trattati
I dati sottoposti al trattamento riguardano: la persona che ha inoltrato il reclamo e ricevuto la risposta, il nome del titolare del contratto di fornitura cui si riferisce il reclamo o il nome del suo delegato, la data del reclamo e della sua risposta, il recapito telefonico o l’e-mail, così come risultanti dai dati in possesso del venditore e relativi al rapporto contrattuale.
Facoltatività del conferimento dei dati
Qualora Lei fosse chiamato ai fini dell’effettuazione dell’intervista telefonica, e vi acconsentisse, o qualora Lei ricevesse un
questionario via e-mail i dati acquisiti nel corso dell’indagine saranno anch’essi oggetto di trattamento; resta salva la possibilità di non rilasciare la suddetta intervista telefonica o di non rispondere al questionario. In tal caso l’indagine proseguirà nei confronti degli altri soggetti facenti parte del campione.
Diritti degli interessati
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in particolare, potrà chiedere di
conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla (diritto di accesso); potrà ottenere senza ritardo la
comunicazione dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica (diritto di rettifica) ovvero l’integrazione dei dati; inoltre, ha diritto di revocare il consenso, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta (diritto di opposizione).
Durata del trattamento
Cancellazione dei dati utilizzati ai fini dell’indagine: l’Autorità, al termine dell’indagine dopo la consegna dei risultati, il controllo degli stessi e le eventuali verifiche previste dalla normativa vigente provvederà a cancellare tutti i file dati resi disponibili dalle imprese di vendita.
Diritto di reclamo
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo nazionale o di adire le opportune sedi giudiziarie.